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Art. 219 Codice civile – Prova della proprietà dei beni

Codice civile

Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi .

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Giurisprudenza sull'Art. 219 Codice civile

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