Art. 2200 Codice civile – Società
Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale.
L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.
Giurisprudenza sull'Art. 2200 Codice civile
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1975-02-20
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