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Art. 2225 Codice civile – Corrispettivo

Codice civile

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo.

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Giurisprudenza sull'Art. 2225 Codice civile

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