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Art. 2227 Codice civile – Recesso unilaterale dal contratto

Codice civile

Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

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Giurisprudenza sull'Art. 2227 Codice civile

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