Art. 2227 Codice civile – Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.
Giurisprudenza sull'Art. 2227 Codice civile
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2013-06-19