Art. 2232 Codice civile – Esecuzione dell'opera
Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.
Giurisprudenza sull'Art. 2232 Codice civile
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1976-01-15