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Art. 2272 Codice civile – Cause di scioglimento

Codice civile

La società si scioglie: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) per la volontà di tutti i soci; 4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita; 5) per le altre cause previste dal contratto sociale. 5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

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