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Art. 2298 Codice civile – Rappresentanza della società

Codice civile

L'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.

COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 .

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