Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 2327 Codice civile – Ammontare minimo del capitale

Codice civile

La società per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a cinquantamila euro.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Articoli che richiamano questo articolo

2

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.