Art. 2329 Codice civile – Condizioni per la costituzione
Per procedere alla costituzione della società è necessario: 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale; 2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 , 2343 e 2343-ter relative ai conferimenti; 3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.
Articoli richiamati
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- Art. 2342Conferimenti
- Art. 2343Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
- Art. 2343-terConferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima
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