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Art. 2380-bis Codice civile – Amministrazione della società

Codice civile

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La gestione e l'organizzazione dell'impresa, ivi compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.

Quando affidata a più persone, l'amministrazione è esercitata collegialmente e gli amministratori si costituiscono in consiglio.

Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'organo competente a nominarli.

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