Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 2394-bis Codice civile – Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali

Codice civile

In caso di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, , liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore, al liquidatore giudiziale , al commissario liquidatore e al commissario straordinario. Le azioni di cui al primo periodo sono proposte, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Articoli che richiamano questo articolo

2

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.