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Art. 2396-bis Codice civile – Divieto di concorrenza e utilizzazione delle informazioni per i direttori generali

Codice civile

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I direttori generali non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori, o direttori generali in società concorrenti, salvo specifica autorizzazione della società e non possono utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del loro incarico.

I direttori generali rispondono dei danni derivanti dalla violazione dei divieti di cui al primo comma.

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