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Art. 2403-bis Codice civile – Poteri del collegio sindacale

Codice civile

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I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2396-septies.

L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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