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Art. 2406 Codice civile – Omissioni degli amministratori

Codice civile

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 .

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