Art. 2406 Codice civile – Omissioni degli amministratori
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 .
Articoli che richiamano questo articolo
1