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Art. 2416 Codice civile – Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

Codice civile

Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379. Le percentuali previste dall'articolo 2377 sono calcolate con riferimento all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.

L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

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