Art. 2428 Codice civile – Relazione sulla gestione
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.(174)
L'analisi di cui al primo comma è coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.(174)
Dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) le attività di ricerca e di sviluppo; 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime; 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni; 5) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 139 ; 246
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 195.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società.
Articoli che richiamano questo articolo
- Art. 2364Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza
- Art. 2435Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su azioni
- Art. 2435-bisBilancio in forma abbreviata
- Art. 2435-terBilancio delle micro-imprese
- Art. 2497-terMotivazione delle decisioni
- Art. 2545Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa