Art. 2450 Codice civile – Nomina e revoca dei liquidatori
La nomina dei liquidatori spetta all'assemblea, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
L'assemblea delibera con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria.
Nel caso previsto dal n. 3 dell'art. 2448, o quando la maggioranza prescritta non è raggiunta, la nomina dei liquidatori è fatta con decreto dal presidente del tribunale su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero.
Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche alla sostituzione dei liquidatori.
Giurisprudenza sull'Art. 2450 Codice civile
1
1968-06-20
Articoli richiamati
1
Articoli che richiamano questo articolo
1