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Art. 2457-ter Codice civile – Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese

Codice civile

Gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società non provi che i terzi ne erano a conoscenza .

Per le operazioni compiuto entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 .

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