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Art. 2460 Codice civile – Modificazioni dell'atto costitutivo

Codice civile

Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.

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Giurisprudenza sull'Art. 2460 Codice civile

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