Art. 2460 Codice civile – Modificazioni dell'atto costitutivo
Le modificazioni dell'atto costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere approvate da tutti i soci accomandatari.
Giurisprudenza sull'Art. 2460 Codice civile
1