Art. 2504-novies Codice civile – Norme applicabili
Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-ter e 2501-quater.
La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.
La relazione degli esperti è regolata dall'articolo 2501-quinquies. Tale relazione non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
Sono altresì applicabili gli articoli 2501-sexies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater e 2504-sexies.
Articoli richiamati
- Art. 2501-terProgetto di fusione
- Art. 2501-quaterSituazione patrimoniale
- Art. 2501-quinquiesRelazione degli esperti
- Art. 2501-sexiesRelazione degli esperti
- Art. 2502Decisione in ordine alla fusione
- Art. 2502-bisDeposito e iscrizione della deliberazione di fusione
- Art. 2503Opposizione dei creditori
- Art. 2503-bisObbligazioni
- Art. 2504Atto di fusione
- Art. 2504-terDivieto di assegnazione di azioni o quote
- Art. 2504-quaterInvalidità della fusione
- Art. 2504-sexiesEffetti della iscrizione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese