Art. 2525 Codice civile – Quote e azioni
Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiore a cinquecento euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.
L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.
Articoli richiamati
- Art. 2346Emissione delle azioni
- Art. 2347Indivisibilità delle azioni
- Art. 2348Categorie di azioni
- Art. 2349Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro
- Art. 2354Titoli azionari
- Art. 2355Circolazione delle azioni
- Art. 2545-terRiserve indivisibili
- Art. 2545-quinquiesDiritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori
- Art. 2545-sexiesRistorni