Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 2545-terdecies Codice civile – Insolvenza

Codice civile

In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale . 303

La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.