Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 2551 Codice civile – Diritti ed obbligazioni dei terzi

Codice civile

I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l'associante.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Articoli che richiamano questo articolo

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.