Art. 2569 Codice civile – Diritto di esclusività
Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato .
In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'art. 2571.
Giurisprudenza sull'Art. 2569 Codice civile
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