Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 2569 Codice civile – Diritto di esclusività

Codice civile

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato .

In mancanza di registrazione il marchio è tutelato a norma dell'art. 2571.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 2569 Codice civile

1

Articoli richiamati

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.