Art. 2615-ter Codice civile – Società consortili
Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.
In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro .
Giurisprudenza sull'Art. 2615-ter Codice civile
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2022-02-23
Articoli richiamati
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