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Art. 2615-ter Codice civile – Società consortili

Codice civile

Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.

In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro .

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Giurisprudenza sull'Art. 2615-ter Codice civile

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Articoli richiamati

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