Art. 2630-bis Codice civile – Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante
Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-quater, primo comma, e 2359-quinquies,primo comma.
Articoli richiamati
1