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Art. 2645 Codice civile – Altri atti soggetti a trascrizione

Codice civile

Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell'art. 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi.

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Giurisprudenza sull'Art. 2645 Codice civile

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Articoli richiamati

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