Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 2657 Codice civile – Titolo per la trascrizione

Codice civile

La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.

Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Articoli che richiamano questo articolo

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.