Art. 2669 Codice civile – Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro
La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorità giudiziaria dello Stato.
COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1985, N. 52 .