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Art. 2674-bis Codice civile – Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione

Codice civile

Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva.

La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria .

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Giurisprudenza sull'Art. 2674-bis Codice civile

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