Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 2679 Codice civile – Altri registri da tenersi dal conservatore

Codice civile

Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari: 1) per le trascrizioni; 2) per le iscrizioni; 3) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge .

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Articoli richiamati

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.