Art. 2697 Codice civile – Onere della prova
In breve
L'articolo 2697 del Codice civile stabilisce che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi invece eccepisce che tali fatti sono inefficaci, oppure che il diritto si è successivamente modificato o estinto, deve provare i fatti su cui tale eccezione si basa. La regola ripartisce così tra le parti l'onere di dimostrare in giudizio le proprie affermazioni.
Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Giurisprudenza sull'Art. 2697 Codice civile
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2025-05-05
2020-06-10
2015-04-29
2000-07-06