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Art. 27 Codice civile – Estinzione della persona giuridica

Codice civile

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361 .

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