Art. 2700 Codice civile – Efficacia dell'atto pubblico
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Giurisprudenza sull'Art. 2700 Codice civile
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2011-10-05