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Art. 2707 Codice civile – Carte e registri domestici

Codice civile

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti: 1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto; 2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore.

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