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Art. 274 Codice civile – Ammissibilità dell'azione

Codice civile

In breve

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale è ammessa solo quando esistano specifiche circostanze che la facciano apparire giustificata. Sull'ammissibilità decide il tribunale in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende agire, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte informazioni; contro il decreto è possibile reclamo alla Corte d'appello, che decide anch'essa in camera di consiglio. L'inchiesta sommaria è segreta e priva di pubblicità; terminata l'inchiesta, atti e documenti sono depositati in cancelleria e le parti possono esaminarli e depositare memorie entro quindici giorni dall'avviso. Per minori o incapaci il tribunale può nominare un curatore speciale anche prima dell'ammissione.

Sintesi divulgativa. Fa fede esclusivamente il testo dell'articolo.

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.

Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio. 163

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Giurisprudenza sull'Art. 274 Codice civile

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