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Art. 2745 Codice civile – Fondamento del privilegio

Codice civile

Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.

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Giurisprudenza sull'Art. 2745 Codice civile

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