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Art. 2809 Codice civile – Specialità e indivisibilità dell'ipoteca

Codice civile

L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.

Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.

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