Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 2893 Codice civile – Mancata richiesta dell'incanto

Codice civile

Se l'incanto non è domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'art. 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell'art. 2890, n. 3.

La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che è stato depositato il prezzo e si è provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Articoli richiamati

2

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.