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Art. 2913 Codice civile – Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato

Codice civile

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.

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Giurisprudenza sull'Art. 2913 Codice civile

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