Art. 2934 Codice civile – Estinzione dei diritti
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
Giurisprudenza sull'Art. 2934 Codice civile
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1974-02-05