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Art. 2934 Codice civile – Estinzione dei diritti

Codice civile

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

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Giurisprudenza sull'Art. 2934 Codice civile

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