Art. 294 Codice civile – Pluralità di adottati o di adottanti
È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi .
Nessuno può essere adottato da più d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi .
Nessuno può essere adottato da più d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.