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Art. 2941 Codice civile – Sospensione per rapporti tra le parti

Codice civile

La prescrizione rimane sospesa: 1) tra i coniugi; 349

2)tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte; 3) tra il tutore e il minore o l'interdetto soggetti alla tutela, finchè non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall'art. 387 per le azioni relative alla tutela; 4) tra il curatore e il minore emancipato o l'inabilitato; 5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario; 6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all'amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finchè non sia stato reso e approvato definitivamente il conto; 7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finchè sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi; (114) (248) (340) 8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto.

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