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Art. 333 Codice civile – Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

Codice civile

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore .

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

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Giurisprudenza sull'Art. 333 Codice civile

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