Art. 346 Codice civile – Nomina del tutore e del protutore
Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.
Giurisprudenza sull'Art. 346 Codice civile
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Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.