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Art. 363 Codice civile – Formazione dell'inventario

Codice civile

L'inventario si fa col ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal giudice tutelare, con l'intervento del protutore e, se è possibile, anche del minore che abbia compiuto gli anni sedici, e con l'assistenza di due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti o gli amici della famiglia.(111)112a

Il giudice può consentire che l'inventario sia fatto senza ministero di cancelliere o di notaio, se il valore presumibile del patrimonio non eccede quindicimila lire.

L'inventario è depositato presso il tribunale.(111)112a

Nel verbale di deposito il tutore e il protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

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