Art. 388 Codice civile – Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto
Codice civile · rubrica non ufficiale
(Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto).
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela.
La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.