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Art. 388 Codice civile – Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto

Codice civile · rubrica non ufficiale

(Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto).

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto della tutela.

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

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