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Art. 473 Codice civile – Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti

Codice civile

L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.

Il presente articolo non si applica alle società .

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Giurisprudenza sull'Art. 473 Codice civile

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