Art. 473 Codice civile – Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti
L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.
Il presente articolo non si applica alle società .
Giurisprudenza sull'Art. 473 Codice civile
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