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Art. 49 Codice civile – Dichiarazione di assenza

Codice civile

Trascorso un anno dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.

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Giurisprudenza sull'Art. 49 Codice civile

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