Fonti ufficialinormattiva.it · EUR-Lex
Europaius

Art. 500 Codice civile – Termine per la liquidazione

Codice civile

L'autorità giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, può assegnare un termine all'erede per liquidare le attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione.

Fonte ufficiale: normattiva.it · Aggiornamento: · Testo completo · Indice degli articoli

Articoli che richiamano questo articolo

1

Testo secondo la fonte ufficiale. Fa fede la pubblicazione ufficiale.